Spazi ad hoc per il Piano nella riforma dei contratti
PNRRNella riforma dei contratti pubblici un occhio di riguardo per il PNRR. Ad esempio, lasciando ferme le specifiche disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese appunto quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mentre anche nel dibattito pubblico sulle opere, resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare-PNC. Sono alcune delle indicazioni contenute nello schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, messo a punto e consegnato nei giorni scorsi dal Consiglio di stato al governo.
Il ruolo del PNRR
Sul fronte della revisione dei prezzi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla stessa, le stazioni appaltanti utilizzano non solo le risorse appositamente accantonate per imprevisti e le somme derivanti da ribassi d'asta, ma anche le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, dl 16 luglio 2020, n. 76). Sul fronte della programmazione, il restyling del Codice fa riferimento al documento pluriennale di pianificazione e programmazione (DPP) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che contiene l’elenco delle infrastrutture, degli insediamenti e dei sistemi di mobilità prioritari per lo sviluppo del Paese, i progetti di fattibilità delle opere ritenute meritevoli di finanziamento e i criteri di valutazione a consuntivo degli interventi individuati. Il DPP tiene conto anche dei piani operativi finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il PNRR, il PNC, i Fondi europei e le altre fonti di finanziamento, nonché degli obiettivi di sviluppo sostenibile e climatici e funzionali ai processi di rigenerazione urbana.
La Posta del Sindaco
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